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Le “misure compensative” affossano il sostegno in Romania

(Adnkronos) –  

In collaborazione con Titolispagna
 

 

Il 2022 si è chiuso con una significativa decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 29 dicembre riguardante il riconoscimento dei titoli professionali all’interno dell’Unione Europea. La sentenza ha stabilito un riconoscimento parzialmente automatico dei titoli di abilitazione all’insegnamento ottenuti in un qualsiasi paese dell’UE. 

Tuttavia, sono previste “misure compensative” che il Ministero italiano può adottare, valutando attentamente la corrispondenza della formazione estera con il percorso italiano equivalente per l’accesso alle professioni “regolamentate” secondo l’art.14 della Direttiva comunitaria n.36/2005. 

La procedura delineata nelle sentenze dell’Adunanza Plenaria impone al Ministero di valutare il titolo straniero in base alla struttura del corso conseguito, ai crediti formativi e alle competenze acquisite, considerando la natura dell’attività di insegnamento. 

Per quanto riguarda il percorso in Romania, è importante sottolineare come attualmente non sia abilitante per gli italiani. La nota ufficiale del Segretario di Stato rumeno per l’educazione nazionale sancisce che, per ottenere l’abilitazione all’insegnamento e al TFA sostegno in Romania, gli studenti italiani devono superare la formazione specialistica al “sostegno” e conseguire sia il diploma di scuola superiore che la laurea in Romania, requisiti praticamente impossibili da soddisfare. 

Di conseguenza, il MIUR penalizza la specializzazione al sostegno in Romania con un “tirocinio compensativo” aggiuntivo da svolgersi in Italia, il quale dura mediamente dai 2 ai 3 anni secondo il Decreto Legislativo n. 206/2007. Questo ritardo comporta l’impossibilità di ottenere il pieno riconoscimento e di accedere, ad esempio, alla I fascia GPS e di stipulare incarichi, anche per coloro che insegnano già da anni in Italia come precari. 

Dopo un approfondito confronto tra le autorità italiane e rumene, è emerso che i titoli ottenuti con la denominazione “Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” non sono considerati idonei per insegnare né in Romania né in Italia. 

Inoltre, a complicare ulteriormente il percorso di riconoscimento, è la mancanza di corrispondenza con i titoli di sostegno a causa delle diverse pratiche educative tra i due paesi: in Romania, i disabili frequentano scuole speciali, mentre in Italia, le politiche di integrazione prevedono l’inserimento di chi ha bisogni educativi speciali o disabilità direttamente nelle classi. 

In passato, inoltre, l’amministrazione ha consultato il CIMEA, il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, membro della rete NARIC (National Academic Recognition Information Centres) dell’Unione Europea. Dopo aver ascoltato i pareri dei colleghi rumeni all’interno della rete, il CIMEA ha chiarito che la qualifica rilasciata dal Ministero rumeno agli italiani, ottenuta attraverso un corso specifico di formazione psicopedagogica denominato “Adeverintà”, costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per l’esercizio della professione di insegnante. 

Mediante una nota ufficiale, il CIMEA ha ribadito quanto precedentemente affermato, confermando che le autorità rumene, per il rilascio dell’attestato di conformità, viene preso in considerazione anche il luogo in cui sono stati svolti gli studi e la formazione, ovvero se questi sono stati completati in Romania. 

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