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Giustizia, bozza decreto: riforma Cartabia in vigore dal 30 dicembre

(Adnkronos) –
Slitta al 30 dicembre l’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del processo penale, originariamente prevista per il 1 novembre. E’ quanto dispone la bozza del decreto legge all’esame del Consiglio dei ministri.  

Lo slittamento è stato disposto, come è stato spiegato da fonti del governo, per garantire i’impatto ottimale della riforma sull’organizzazione degli uffici giudiziari, accogliendo anche la richiesta di 26 procuratori generali che, in una lettera al ministro Carlo Nordio, hanno messo in evidenza i problemi e le difficoltà interpretative delle norme, in assenza di una disciplina transitoria, soprattutto per la parte relativa alle indagini preliminari. Il rinvio, hanno chiarito le stesse fonti, rispetta comunque le scadenze del Pnrr, che prevede che la riforma sia attuata entro la fine dell’anno.  

ERGASTOLO OSTATIVO – L’accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati di mafia e terrorismo è possibile “anche in assenza di collaborazione con la giustizia” se è avvenuta una “riparazione pecuniaria” del danno alle vittime e se è stata dimostrata la cessazione dei collegamento con la criminalità organizzata attraverso “elementi specifici”, prevede la bozza del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri, che contiene interventi in materia di ergastolo ostativo.  

I benefici possono essere concessi, si legge nella bozza del decreto, purché i detenuti “dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”.  

Il magistrato di sorveglianza “al fine della concessione dei benefìci, accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”. 

 

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