Roma, 29 ott. (askanews) – Le sezioni unite civili della Cassazione hanno rigettato i ricorsi contro lo stop dell’area a caldo dell’Ex Ilva di Taranto, sia quello principale che quello incidentale e compensano integralmente le spese del giudizio di legittimità e dei procedimenti ex art. 373 del cpc.
Tra i motivi che hanno portato la Cassazione a rigettare i ricorsi straordinari di Ilva e di Acciaierie d’Italia contro il decreto della Corte d’Appello di Milano con cui si dispone la fermata dell’area a caldo dell’ex Ilva c’è la “omessa valutazione delle risultanze dello studio di Vis e del parere favorevole dell’Iss su cui si è basato il rilascio dell’Aia 2025, la mancata indicazione di quali sarebbero i diversi e ulteriori limiti di sicurezza entro cui ricondurre l’emissione di polveri, il riferimento non già al livello di produzione di acciaio attuale, ma al più elevato scenario produttivo autorizzato (6 Mt/a)”.
La Suprema Corte spiega poi nelle motivazioni che “tutti questi motivi risultano inammissibili per difetto di interesse”. Per la Cassazione, la Corte d’appello di Milano nel formulare le motivazioni “che sorreggono l’accoglimento della domanda inibitoria collettiva (amianto e polveri sottili) le ha espressamente dichiarate autonome e ciascuna idonea a sorreggere la decisione. Pertanto, una volta ritenuti infondati e inammissibili i motivi proposti in tema di amianto decisione di accoglimento dell’inibitoria collettiva non potrebbe venir meno anche se, in ipotesi, si ritenessero meritevoli di accoglimento i motivi svolti sulla seconda ratio relativa alle polveri sottili”.
Il collegio ha ritenuto di “disattendere l’istanza di rinvio dell’udienza – si legge nella sentenza – attesa l’inammissibilità della memoria in replica del pubblico ministero, di cui perciò non si è tenuto conto, ed esclusa, sulla base delle informazioni acquisite presso gli uffici di supporto telematico, l’esistenza di malfunzionamenti tali da pregiudicare le difese, del resto ampiamente spiegate nella pubblica udienza, pur nella ristrettezza dei termini dovuta all’urgenza dei ricorsi”.
La Cassazione afferma che “viene in rilievo una vicenda di annosa e complessa portata sul piano economico, sociale e umano, su cui si sono già espresse la Corte costituzionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il massimo livello di tutela apprestato dalla Carta costituzionale alla vita, alla salute e all’ambiente, specie dopo la riforma costituzionale degli artt. 9 e 41, ma già prima con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, è un dato acquisito; così come sono evidenti i limiti (ri)disegnati dall’art. 41 Cost. alla libertà dell’iniziativa economica privata, che ‘non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana’. Quanto al diritto al lavoro, indiscutibilmente di valore primario in una Repubblica democratica che su di esso è fondata (art. 1 Cost.), assume un ruolo preminente l’impegno della Repubblica non solo a riconoscere ‘a tutti i cittadini il diritto al lavoro’, ma anche – e soprattutto – a promuovere ½le condizioni che rendano effettivo questo diritto’ (art. 4 Cost.). A ben vedere, diritto alla vita e alla salute (oltre che all’ambiente sano) e diritto al lavoro non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto, poiché non sarebbe nemmeno meritevole di tutela un lavoro svolto in condizioni degradanti o pericolose: il diritto al lavoro che lo Stato deve promuovere è un diritto al lavoro salubre e sicuro, non già sottoposto a condizioni inaccettabili per salvaguardarne il mantenimento, che va tuttavia sostenuto e perseguito con appropriate politiche economico-sociali. Ad essere contrapposto è invece il diritto allo svolgimento di attività imprenditoriale, che la stessa Carta fondamentale, come visto, perimetra in modo che non contrasti con l’utilità sociale, né rechi danno ai diritti preminenti alla salute e all’ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Se così è, il faticoso bilanciamento degli interessi sin qui operato dai giudici di merito, attraverso l’articolato giudizio che ha portato all’accoglimento dell’azione inibitoria collettiva, risulta, nei termini che saranno precisati, corretto e ragionevole”.
Per questo, le sezioni unite della Cassazione “ritengono che una ponderata decisione sulle censure mosse al provvedimento di inibitoria collettiva, ora assoggettato a scrutinio di legittimità, non possa prescindere da una ricostruzione diacronica della vicenda economica, normativa e giudiziaria, rivista alla luce dell’impatto ambientale spiegato dal complesso siderurgico di Taranto e dei plurimi interventi pubblici posti in essere per salvaguardarne la continuità”.




