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Caso Roggero, depositata proposta Lega per allargare maglie legittima difesa: ecco testo integrale ddl Borghi

(Adnkronos) – E’ stato depositato in Senato il testo sulla revisione della legge sulla legittima difesa, a firma del senatore della Lega, Claudio Borghi, che modifica l’art.52 del codice penale, prevedendo la non punibilità di “qualsiasi reazione” nella immediatezza di una aggressione a mano armata in casa o in negozio “indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta” (LEGGI). Una sorta di allargamento della norma attuale, che di fatto porterebbe, se approvata, alla liberazione di chi, come il gioielliere Mario Roggero, ha ucciso due ladri, nei pressi del suo negozio, dopo essere stato minacciato e rapinato.  

“Il legislatore – si spiega nella premessa del testo visionato dall’AdnKronos- stabilisce una causa speciale di non punibilità, che esclude la rilevanza penale di qualsiasi reazione della vittima, senza necessità di accertare ex post la proporzionalità dei mezzi utilizzati, la persistenza del pericolo o la stretta finalizzazione difensiva della condotta”. Sempre in premessa poi si ricorda come “l’attuale disciplina” oggi viene “percepita come più attenta alla tutela dell’aggressore che non a quella della vittima”. Da qui l’iniziativa leghista, al centro del dibattito, al vaglio delle altre forze di maggioranza, con i primi distinguo arrivati da Forza Italia, che chiede di valutare attentamente eventuali modifiche delle norme vigenti, evitando di “assumere decisioni sull’onda emotiva di fatti di cronaca” e duramente attaccata dalle forze di opposizione. 

DISEGNO DI LEGGE – d’iniziativa del Senatore Claudio Borghi  

‘Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa’ 

 “Onorevoli Senatori! – Il presente disegno di legge interviene sull’articolo 52 del codice penale al fine di rafforzare la tutela del diritto dei cittadini a difendere la propria vita, la propria incolumità e quella dei propri familiari o collaboratori quando siano vittime di un’aggressione a mano armata all’interno del domicilio ovvero del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale. 

La proposta nasce dalla consapevolezza che la casa e il luogo di lavoro rappresentano gli spazi nei quali ogni individuo deve poter esercitare in condizioni di sicurezza i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Quando tali luoghi vengono violati da un’aggressione armata, il cittadino è posto improvvisamente in una situazione di estremo pericolo, caratterizzata da paura, stress, concitazione e dalla necessità di assumere decisioni in pochi istanti, senza poter effettuare quelle valutazioni ponderate che, invece, risultano possibili solo ex post. 

L’articolo 52 c.p. disciplina la scriminante della legittima difesa, subordinando la non punibilità alla ricorrenza della necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, nonché al requisito della proporzionalità tra difesa e offesa. A seguito degli interventi riformatori del 2006 e, soprattutto, della legge 26 aprile 2019, n. 36, il legislatore ha introdotto presunzioni di proporzionalità in relazione alla cosiddetta legittima difesa domiciliare, estendendo tali presunzioni anche ai luoghi ove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale. In particolare, l’attuale testo dell’articolo 52 prevede che “nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione” quando taluno, legittimamente presente, usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumità o i beni propri o altrui, in presenza di determinati presupposti. La riforma del 2019 ha poi previsto che “agisce sempre in stato di legittima difesa” chi respinge un’intrusione con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica, rafforzando la posizione di chi si difende in ambito domiciliare e lavorativo. 

Nonostante le riforme, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente ribadito il permanere del requisito della proporzionalità e della necessità della difesa, anche alla luce delle presunzioni introdotte dall’articolo 52 c.p. La Suprema Corte ha sottolineato che le espressioni “necessità di difendere” e “rapporto di proporzione” mantengono centralità, imponendo al giudice un accertamento concreto e caso per caso, in particolare quanto all’intensità dell’offesa, ai mezzi utilizzati e alle alternative alla reazione violenta. L’attuale assetto normativo, pur maggiormente favorevole rispetto al passato, espone ancora il cittadino aggredito al rischio di lunghi e gravosi accertamenti giudiziari, specie nei casi di reazioni istintive in situazioni di elevato stress e pericolo. La valutazione ex post della proporzionalità, compiuta in un contesto di calma e razionalità, difficilmente riesce a tener conto della percezione soggettiva del rischio da parte di chi subisce un’aggressione improvvisa, spesso in orario notturno e all’interno del proprio domicilio o negozio. 

L’ordinamento attribuisce allo Stato il monopolio della forza e la responsabilità primaria della tutela della sicurezza pubblica. Tuttavia, nelle circostanze in cui un’aggressione si consuma nell’immediatezza e non consente un tempestivo intervento delle Forze dell’ordine, il diritto all’autodifesa costituisce l’ultima e inevitabile forma di tutela dell’incolumità personale. In tali situazioni eccezionali appare meritevole di una più ampia protezione il comportamento di chi reagisce nell’esclusivo intento di sottrarsi all’offesa e preservare la propria vita o quella di altri. 

La presente proposta di modifica introduce nell’articolo 52 c.p. un nuovo comma, volto a stabilire che, “in caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”. Tale previsione intende offrire una tutela rafforzata al cittadino che si trovi esposto a un’aggressione armata in luoghi di particolare rilievo per la sua vita privata o professionale, valorizzando il diritto fondamentale all’incolumità personale e alla sicurezza nel domicilio e nel luogo di lavoro. L’intervento trova giustificazione nella considerazione che, di fronte a una minaccia armata e improvvisa, la vittima non dispone del tempo né delle capacità di valutazione necessarie per modulare la propria reazione secondo i canoni di proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza. In tali situazioni, la pretesa di un “calcolo” raffinato dei mezzi difensivi risulta irragionevole, esponendo chi si difende al rischio di incriminazioni e processi che, sul piano sociale, vengono percepiti come una inammissibile inversione dei ruoli tra aggredito e aggressore.  

Negli ultimi anni, numerosi fatti di cronaca hanno visto persone, spesso titolari di esercizi commerciali o semplici privati cittadini, coinvolte in procedimenti penali per avere reagito, con esito talora letale, ad aggressioni o a rapine a mano armata in casa o nel proprio negozio. In diversi casi, l’attenzione mediatica e l’emotività sociale si sono concentrati sulla posizione della vittima, sottoposta a indagine o a giudizio, nonostante l’evidente situazione di pericolo in cui la stessa si trovava al momento dei fatti, alimentando nell’opinione pubblica un diffuso sentimento di insicurezza e sfiducia nella capacità dell’ordinamento di proteggere chi subisce un’aggressione. Questi episodi, spesso associati a intrusioni domiciliari o a rapine in piccoli esercizi commerciali, hanno evidenziato il rischio che l’attuale disciplina venga percepita come più attenta alla tutela dell’aggressore che non a quella della vittima. Il quadro che ne emerge è quello di un cittadino che, pur avendo reagito a un pericolo gravissimo e inaspettato, si trova esposto a lunghe vicende giudiziarie, con gravi ripercussioni psicologiche, economiche e sociali, e con effetti dissuasivi sull’esercizio del diritto di difesa. 

La disposizione proposta opera in un ambito tassativamente delimitato, richiedendo congiuntamente: a) la sussistenza di un’aggressione a mano armata; b) il verificarsi dell’evento all’interno del domicilio o dell’esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale; c) l’immediatezza temporale tra l’aggressione e la reazione. In presenza di tali requisiti, il legislatore stabilisce una causa speciale di non punibilità, che esclude la rilevanza penale di qualsiasi reazione della vittima, senza necessità di accertare ex post la proporzionalità dei mezzi utilizzati, la persistenza del pericolo o la stretta finalizzazione difensiva della condotta. La norma non legittima condotte vendicative o esecutive poste in essere a distanza di tempo dall’evento, né si applica al di fuori dei confini spaziali e oggettivi delineati. La richiesta “immediatezza del fatto” assicura infatti che la non punibilità operi solo in relazione a reazioni istintive e contestuali all’aggressione, escludendo comportamenti successivi, meditati o rivolti a scopi diversi dalla salvaguardia dell’incolumità della vittima, dei suoi familiari o di terzi presenti. Sotto il profilo sistematico, la disposizione si colloca nell’alveo delle cause di giustificazione e di non punibilità che, nel bilanciamento tra beni giuridici, attribuiscono prevalenza in casi estremi all’incolumità personale e alla sicurezza dei consociati rispetto all’integrità fisica dell’aggressore armato. La scelta legislativa è coerente con i principi costituzionali che riconoscono e tutelano i diritti inviolabili della persona, tra cui il diritto alla vita, all’integrità fisica e alla sicurezza nel domicilio, nonché con il dovere della Repubblica di garantire condizioni minime di tranquillità sociale nel contesto domiciliare e lavorativo. La previsione di una non punibilità generalizzata e tipizzata per le reazioni immediate ad aggressioni armate in tali luoghi appare in linea con la giurisprudenza che ammette margini di discrezionalità legislativa nella conformazione delle cause di giustificazione e di esclusione della colpevolezza, purché l’intervento normativo sia sorretto da criteri di ragionevolezza e proporzione rispetto alle esigenze di tutela dei beni in gioco. In questo senso, la norma proposta non abroga il principio di proporzionalità in via generale, ma introduce un regime speciale limitato a ipotesi di estrema gravità, in cui la pretesa punitiva dello Stato deve recedere di fronte alla necessità di non criminalizzare chi reagisce a una minaccia armata nel proprio ambiente di vita o di lavoro.  

L’obiettivo della riforma è quello di rafforzare la certezza del diritto, ridurre l’incertezza interpretativa e riconoscere una tutela più incisiva a favore delle vittime di aggressioni armate nei luoghi destinati alla vita privata e allo svolgimento dell’attività lavorativa. In tale prospettiva, il legislatore intende riaffermare il principio secondo cui chi sceglie di introdursi armato nell’abitazione o nel luogo di lavoro altrui assume consapevolmente il rischio delle conseguenze derivanti dalla reazione della vittima, la quale non può essere gravata dell’onere di calibrare, nel pieno dell’emergenza, la misura giuridicamente esatta della propria difesa. 

La modifica proposta mira, in definitiva, a rafforzare la fiducia dei cittadini nell’ordinamento, assicurando che chi sia costretto a difendere sé stesso o i propri cari da un’aggressione armata, nelle circostanze rigorosamente individuate dalla norma, non debba successivamente affrontare un giudizio penale fondato sulla ricostruzione ex post di valutazioni che, nella drammaticità del momento, risultano umanamente impossibili”. 

Questo invece l’articolato del provvedimento: 

Articolo 1  

(Modifiche all’articolo 52 del codice penale)  

1. All’articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”. 

Articolo 2  

(Entrata in vigore) -1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale 

 

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