(Adnkronos) – La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito nella giornata del 20 settembre scorso, nella città di Cesena, un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un ragazzo di 24 anni, cittadino italiano di origine tunisina, accusato del reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Dalle indagini è emersa la ferma determinazione dell’uomo a raggiungere i teatri di jihad Siro-Iracheno dopo aver intrapreso un percorso di radicalizzazione che lo ha portato ad una profonda adesione delle ideologie dell’estremismo islamico.
Il provvedimento, scaturito dai risultati delle indagini condotte dalle Digos di Bologna e di Forlì/Cesena e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento della Polizia di Stato, è stato emesso dal Procuratore Distrettuale Giuseppe Amato e dal Pubblico ministero Antonio Gustapane.
Per quanto riguarda la condotta di “arruolamento passivo”, configurata dall’articolo 270 quater, comma 2, del Codice penale, si legge in una nota, si rappresenta che la Corte di Cassazione in una sentenza del 2019 chiarisce quanto segue: […non è necessaria la prova del “serio accordo” con l’associazione, ma è invece sufficiente la prova della integrale disponibilità del neo-terrorista al compimento di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi eversivi propagandati dall’associazione.
Del resto, il segno distintivo della condotta di arruolamento è la sua connotazione “individuale”, che segna la sua differenziazione netta rispetto alla condotta di partecipazione [articolo 270 bis, comma 2, del Cp], che, invece, presuppone l’innesto del partecipe nella struttura organizzata e, dunque, la prova dell’esistenza di un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l’organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, de/l’adesione da parte del soggetto agente.
Detto altrimenti, proprio per evitare di sovrapporre la condotta di arruolamento a quella di partecipazione all’associazione, non è necessario che l’accettazione della richiesta individuale di arruolamento avvenga attraverso la stipula di un “serio accordo” tra l’arruolato e l’organizzazione, essendo sufficiente la messa a disposizione incondizionata del neo-arruolato alla commissione di atti terroristici (ciò che nella specie la Corte ha ritenuto essere stato adeguatamente motivato in sede di merito, attraverso la valorizzazione di plurimi indizi, quali, tra gli altri, l’effettuazione di un viaggio in Siria, il tenore di alcune conversazioni intercettate in cui l’imputato non negava che un secondo viaggio in Siria fosse funziona/e al congiungimento con le milizie dell’organizzazione terroristica, il rinvenimento di materiale telematico riconducibile alla propaganda jihadista).” (Cass., Sezione Il penale, sent. n. 23168, 14 marzo 2019)”.